giovedì 7 gennaio 2016

Pane al carbone? No grazie

  • E’ legale il suo utilizzo? Si, purché non venga definito pane
  • Ha proprietà salutistiche? No, il carbone andrebbe assunto seguendo modalità diverse
  • Può avere controindicazioni? Si, in particolare alterazioni dell’assorbimento di farmaci

Per alcuni prodotti da forno è nata recentemente una nuova moda di aggiungere carbone vegetale.
L’aggiunta di tale ingrediente come colorante è ammessa dalla legge purché il prodotto non venga chiamato pane e purché non gli vengano attribuite proprietà salutistiche.
Il carbone attivo - solo se consumato 30 minuti prima del pasto e subito dopo il pasto - contribuisce alla riduzione dell’eccessiva flatulenza post-prandiale. Dovendo assumere il carbone 30 minuti prima dei pasti, risulta chiaro che non possa essere consumato con gli alimenti, in questo caso mescolato alla farina. Inoltre, per raggiungere il quantitativo di 1-2 grammi, bisognerebbe mangiare almeno 150 g di pane.
Bisogna inoltre ricordare che il carbone è una sostanza attiva che può avere effetti collaterali e che può interferire con l’assorbimento dei farmaci. Quest’ultimo aspetto è molto importante e da tenere in considerazione per non modificare gli effetti di terapie farmacologiche in atto.
Un altro aspetto che desta qualche perplessità è il grado di purezza del prodotto impiegato e la possibile presenza di sottoprodotti della combustione. Ricordiamo che Il carbone vegetale è ottenuto mediante attivazione a vapore di materie prime di origine vegetale carbonizzate.
Se avvertite dei fastidi legati a certe tipologie di cibi, la strada da percorrere è quella di un miglioramento delle abitudini alimentari o comunque dei cambiamenti che migliorino l’asse digestivo. Il primo consiglio legato al pane, è quello di consumarlo si scuro ma perché fatto con farine integrali di qualità e ottenuto mediante una lievitazione naturale, quale ad esempio quella tradizionale con la pasta acida.

Dott. Francesco Bonucci
Biologo Nutrizionista

Riferimenti:
Nota 47415 del 22 dicembre 2015 - Ministero della Salute
Regolamento UE n. 432/2012

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